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Regolamento e Moduli

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REGOLAMENTO DELL’ISTITUTO ITALIANO DI PALEONTOLOGIA UMANA

Art. 1

Scopi dell’Istituto sono quelli stabiliti dallo Statuto, specificamente dagli artt. 1 e 2. I Soci sono tenuti a contribuire alla realizzazione degli scopi e dei programmi dell’Istituto.

SEDE AMMINISTRATIVA E SEDE OPERATIVA

Art. 2

L’Istituto stabilisce ai sensi dell’Art 4 dello Statuto la propria Sede Amministrativa presso Museo Civico di Zoologia – Via U. Aldrovandi 18, 00197 Roma e la Sede Operativa, con annessi laboratori, presso il Convitto Nazionale Regina Margherita – Piazza Ruggero Bonghi 2, 03012 Anagni (Frosinone). Entrambe le sedi hanno durata proporzionale ai relativi contratti di locazione.

CATEGORIE DI SOCI – CRITERI DI AMMISSIONE – DIRITTI E DOVERI – CESSAZIONI ED ESPULSIONI

Art. 3

Ai sensi dell’Art. 8 dello Statuto, i Soci dell’Istituto sono:

Soci Effettivi

Soci Sostenitori

Soci Onorari

Art. 4

Ogni Socio è tenuto ad assumere un comportamento corretto che non leda il buon nome e l’immagine dell’Istituto. E’ diritto-dovere di ogni Socio partecipare alla vita e alle attività dell’Istituto.

Art. 5

Possono diventare Soci dell’Istituto coloro i quali, avendo superato il 18° anno di età, ne facciano regolare richiesta, da presentarsi sull’allegato modello (MOD. 1) al Consiglio Direttivo, corredata dalla proposta scritta di almeno due Soci e dal proprio curriculum. Il Consiglio, dopo averne vagliato l’ammissibilità, sottoporrà la richiesta all’approvazione dell’Assemblea. Saranno prese in esame le domande di ammissione secondo i seguenti requisiti:

1 – Persone fisiche che abbiano acquisito competenza scientifica, dimostrabile attraverso almeno 5 pubblicazioni, di cui almeno 2 su riviste con peer review, oltre a titoli nei campi di studio dell’Istituto e che ne condividano gli scopi.

2 – Persone fisiche esperte  in campi utili alle attività dell’Istituto e che abbiano svolto attività di vario tipo a favore dell’Istituto, dei quali sia dunque dimostrata la particolare benemerenza nei confronti del medesimo.

All’atto di ammissione a Socio Effettivo è richiesto un contributo associativo equivalente alla quota di tesseramento pari a € 30,00, che deve essere corrisposta entro i due mesi successivi, oltre alla quota annuale così come stabilita dall’Assemblea.

I Soci Effettivi sono tenuti al pagamento della quota annuale stabilita in € 30,00, da pagarsi entro i primi sei mesi dell’anno. Su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea può deliberare variazioni in aumento, anche annualmente, della quota associativa. Sono escluse le rivalutazioni delle quote pregresse, così come stabilito dall’Art. 9 dello Statuto. Sono esentati dal pagamento della quota annuale i giovani Soci che non posseggono reddito e in ogni caso l’esenzione è valida per un periodo non superiore ai cinque anni.

3 – Sono SOCI ONORARI le persone fisiche nominate dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea per riconosciuti meriti scientifici, culturali e professionali, particolare prestigio e competenza nel settore, o che si siano distinte in modo particolare in azione a favore dell’Istituto. I Soci Onorari sono esentati dai pagamenti delle quote.

4 – Sono Soci Sostenitori le persone fisiche e giuridiche che partecipino, anche una tantum, con un congruo contributo materiale, al raggiungimento degli scopi sociali, come stabilito dall’Art. 8 comma b) dello Statuto. Al pari dei Soci Onorari sono esentati dal pagamento delle quote.

Art. 6

I Soci sono tenuti a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Istituto, collaborando ai programmi di lavoro proposti dal Consiglio Direttivo e deliberati dall’Assemblea.

I Soci Effettivi sono tenuti al pagamento della quota associativa, stabilita in € 30 annuali, se non diversamente deliberato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, pena la perdita della qualifica di socio nei casi di morosità insoluta per due anni consecutivi, deliberata dal Consiglio Direttivo, salvo quanto previsto dall’art 5.

Ai Soci Effettivi in regola con il pagamento di tutte le quote associative e ai Soci Onorari e Sostenitori è riservato diritto di voto e di piena partecipazione attiva all’Assemblea e alla vita dell’Istituto, nonché la fruizione dea sede, dei beni strumentali e delle strutture (Biblioteca, Archivio, Laboratorio, Magazzino) dell’Istituto, così come normato nel successivo Art. 10.

Art. 7

I Soci Effettivi, in regola con il versamento delle quote, e i Soci Sostenitori e Onorari, hanno il diritto di partecipare alle assemblee, di decidere sulle azioni dell’Istituto, sulle attività da patrocinare, e tutto quanto previsto dallo Statuto.

Art. 8

Tutti i Soci hanno l’obbligo di osservare:

a) lo Statuto ed il Regolamento dell’Istituto (conoscibili all’atto dell’accettazione della domanda associativa) e le delibere dell’Assemblea;

b) ottemperare alle norme di attuazione dello statuto dell’Istituto e del presente regolamento;

c) non ledere in qualsiasi maniera e/o modalità il prestigio e il buon nome dell’Istituto;

d) osservare e rispettare reciprocamente tra i Soci e nei confronti dell’Istituto l’obbligo di lealtà, probità e rettitudine.

Art. 9

I Soci cessano di far parte dell’Istituto Italiano di Paleontologia Umana:

a) per atto di recesso notificato a mezzo raccomandata A/R o per posta elettronica certificata al Presidente e al Consiglio Direttivo;

b) mortis causa

c) per espulsione irrevocabile, deliberata a maggioranza semplice dall’Assemblea dei Soci, allorché il Consiglio Direttivo abbia sancito per iscritto l’indegnità del Socio:

– che commetta azioni o tenga comportamenti contrari alla Legge, o comunque lesivi degli interessi e del buon nome dell’Istituto;

– che compia atti di disturbo e/o di ostacolo all’attività scientifico-culturale, documentati da azioni, dichiarazioni a stampa e sul web;

– che faccia uso del nome dell’Istituto per scopi personali, presso terzi, sia in sede scientifica sia utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione;

– che causi la perdita e/o danneggiamenti ai beni materiali e alle strumentazioni di proprietà dell’Istituto che non vengano tempestivamente e adeguatamente risarciti come stabilito dal successivo Art. 10.

– che asporti o prelevi, anche temporaneamente, beni, attrezzature e/o strumentazioni e/o reperti di proprietà dell’Istituto, senza essere stato preventivamente autorizzato al prestito come stabilito dal successivo Art. 10.

– che sottragga in maniera fraudolenta beni e/o strumentazioni di proprietà dell’Istituto.

d) l’Assemblea dei Soci riunita in seduta straordinaria, a maggioranza semplice ratificherà ex post l’atto di espulsione assunto dal Presidente dell’Istituto in presenza di atti gravi che giustifichino il presupposto di necessità e d’urgenza.

e) qualora il Socio Effettivo non abbia provveduto a versare la quota di iscrizione una tantum entro due mesi dalla sua accettazione, fatte salve le eccezioni di cui all’art. 5.

f) qualora il Socio Effettivo ometta pagamento della quota associativa per due anni consecutivi, dichiarati dal Consiglio Direttivo, fatte salve le eccezioni di cui all’art. 5.

g) qualora il Socio Effettivo non provveda a sanare eventuali omessi pagamenti di singole quote associative arretrate entro 3 anni di morosità, dichiarati dal Consiglio Direttivo, fatte salve le eccezioni di cui all’art. 5.

UTILIZZO DI ATTREZZATURE E/O STRUMENTAZIONI

Art. 10

L’utilizzo di attrezzature e/o di strumentazioni della Sede Operativa dell’Istituto è concesso ai Soci senza esclusione alcuna, purchè dimostrino di saperne fare corretto uso, non ne compromettano la funzionalità e si assicurino di non danneggiare in alcun modo quanto utilizzato. L’utilizzo di attrezzature e/o strumentazioni è concesso esclusivamente a scopo di studio e per esigenze scientifiche. Sono esclusi altri utilizzi, di qualsivoglia natura.

Il prestito è riservato ai Soci dell’Istituto e può avvenire esclusivamente a mezzo richiesta scritta come da modello “Richiesta materiale” (MOD. 2) opportunamente motivata. Non può essere prestato materiale senza che il Consiglio Direttivo riunito abbia opportunamente deliberato mediante apposita scheda di delibera timbrata e firmata da almeno due membri del consiglio direttivo oltre al Presidente o dal Vice Presidente. In casi di estrema urgenza vanno avvisati tutti i membri del Consiglio Direttivo e solo se la maggioranza di essi esprime parere favorevole scritto, si potrà utilizzare il materiale dell’Istituto; anche in questo caso va compilata la scheda di delibera timbrata e firmata dal Presidente o dal Vice Presidente.

Il prestito di attrezzature e di strumentazioni di proprietà dell’Istituto non può essere concesso per periodi superiori al totale di sessanta giorni allo stesso Socio nell’arco di un anno solare, anche nel caso in cui le richieste non siano in continuità temporale.

Per il prestito di attrezzature e di strumentazioni il Socio è tenuto a depositare una cauzione non inferiore al 20% del valore delle attrezzature e/o strumentazione concessa, come da tabella stabilita dal Consiglio Direttivo e depositata presso l’Istituto; l’ammontare della cauzione viene indicato nella scheda di delibera. Tale cauzione deve essere depositata prima del prelievo e verrà restituita all’atto della riconsegna di quanto ottenuto in prestito, previa constatazione scritta dello stato di consistenza delle attrezzature e/o della strumentazione. Nel caso in cui si verifichino perdite e/o danneggiamenti verrà trattenuta, in attesa delle determinazioni del Consiglio Direttivo. Sono esclusi dal versamento della cauzione e dalle precedenti sanzioni i progetti approvati dal CD in cui l’Istituto è parte attiva e direttamente collabora.

In caso di danneggiamento e/o perdita delle attrezzature e/o degli strumenti di proprietà dell’Istituto per qualsivoglia motivo, il Socio è tenuto al rimborso completo del danno e/o della perdita causata, nei modi e nei termini che verranno insindacabilmente stabilite dal Consiglio Direttivo con scheda di delibera timbrata e firmata da almeno due membri del Consiglio Direttivo oltre al Presidente o dal Vice Presidente.

Il Socio che ha causato danneggiamento grave e/o perdita ingiustificata delle attrezzature e/o degli strumenti di proprietà dell’Istituto è automaticamente escluso dall’utilizzo e/o dal prestito futuro delle stesse, anche nel caso in cui abbia tempestivamente risarcito il danno causato, su insindacabile determina del Consiglio Direttivo.

ACCESSO ALLA SEDE OPERATIVA – ACCESSO AI LABORATORI E AI MAGAZZINI – RESPONSABILE DELLA SEDE OPERATIVA, DEI LABORATORI E DEI MAGAZZINI

Art. 11

L’accesso alla Sede Operativa dell’Istituto è concessa a tutti i Soci, senza esclusioni, negli orari e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, purché ne assicurino il corretto uso, il buon mantenimento, l’ordine e la pulizia e non causino danneggiamenti e perdite a quanto nella stessa presente. I Soci che causino danni e/o perdite alle attrezzature e alle strutture della Sede Operativa sono tenuti al completo e tempestivo risarcimento dei danni causati, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, pena l’esclusione all’accesso futuro alla stessa.

L’accesso al Laboratorio e al Magazzino è consentito, in presenza del Responsabile, ai Soci, durante gli orari di apertura delle sede in base a quanto previsto dal relativo progetto di ricerca approvato preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 12

Il Responsabile del Laboratorio e del Magazzino, individuato tra i Soci Effettivi in base alla competenza, disponibilità ed affidabilità, è nominato dal Consiglio Direttivo per una durata di 4 anni, rinnovabili. I compiti del Responsabile sono i seguenti:

1 – apertura e chiusura della Sede Operativa

2 – tenuta delle chiavi della struttura, ivi comprese quelle del Laboratorio e del Magazzino e della Foresteria

3 – tenuta di un registro nel quale siano annotati gli orari di ingresso e di uscita dei frequentatori della Sede Operativa, del Laboratorio e del Magazzino

4 – tenuta dei Registri di Inventario dei beni mobili e delle attrezzature e/o strumentazioni della Sede Operativa, Foresteria, Biblioteca e Archivio.

5 – tenuta dei Registri di Inventario dei reperti.

Sulla base delle disponibilità finanziarie annuali, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può disporre un compenso una tantum annuale e/o un rimborso spese per il Responsabile della Sede Operativa.

UTILIZZO DELLA FORESTERIA, ACCESSO ALLA BIBLIOTECA E ALL’ARCHIVIO – RIPRODUZIONI DI VOLUMI E DOCUMENTI

Art. 13

L’utilizzo della Foresteria dell’Istituto è concessa a tutti i Soci, senza esclusioni, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita delibera, purchè ne assicurino il corretto uso, il buon mantenimento, l’ordine e la pulizia e non causino danneggiamenti e perdite a quanto nella stessa presente. I Soci che causino danni e/o perdite alle attrezzature e alle strutture della Foresteria sono tenuti al completo e tempestivo risarcimento dei danni causati, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, pena l’esclusione dell’utilizzo della Foresteria stessa.

Gli studiosi visitanti, non Soci dell’Istituto,  che ne facciano richiesta con almeno 15 gg di antecedenza e in base a un progetto di ricerca approvato dal Consiglio direttivo, possono usufruire della foresteria contribuendo al sostenimento delle spese di elettricità, luce, gas, riscaldamento, internet.

Art. 14

La frequentazione della Biblioteca e dell’Archivio è concessa ai soci, senza esclusioni, negli orari di apertura stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il prestito dei volumi e dei materiali di Archivio di proprietà dell’Istituto sono concessi esclusivamente ai Soci, secondo le modalità e le norme di cui all’art. 12.

Sono in ogni caso esclusi dal prestito i volumi che siano stati editi da oltre 50 anni e tutti i documenti di archivio.

Sono vietate le riproduzioni su qualsiasi supporto di pubblicazioni e di documenti di archivio che risalgano a oltre 50 anni, se non espressamente autorizzate con le modalità di cui al precedente art. 12.

Per le pubblicazioni è in ogni caso vietata la riproduzione che non rispetti le disposizioni vigenti sul Diritto di Autore e le norme sul CopyRight.

Le riproduzioni a qualsiasi titolo e su qualsiasi supporto di pubblicazioni e di documenti di archivio sono sempre – senza esclusione alcuna – richieste per iscritto e soggette alla corresponsione di un pagamento, secondo il tariffario deliberato dal Consiglio Direttivo.

La riproduzione di pubblicazioni e/o di documenti è concessa per i soli motivi di studio.

Nel caso di pubblicazioni che contengano e/o utilizzino documentazione di proprietà dell’Istituto, gli interessati dovranno far pervenire richiesta al Consiglio Direttivo, a cui spetta la valutazione ed eventuale autorizzazione scritta, anche a condizioni.

In ogni caso è fatto obbligo che tutte le pubblicazioni che contengano e/o utilizzino documentazione di proprietà dell’Istituto riportino in modo chiaro e leggibile la dicitura “per concessione dell’Istituto Italiano di Paleontologia Umana, in data ……”.

Due copie della pubblicazione de quo debbono essere consegnate all’Istituto.

L’inosservanza delle presenti disposizione costituisce motivo di revoca di eventuali autorizzazioni già concesse, oltre che inammissibilità per il rilascio ulteriori concessioni.

PERMESSI DI STUDIO – ACCORDI E CONVENZIONI CON ALTRI ENTI PER GLI STUDI – CONCESSIONI DI PRESTITI DI REPERTI PER STUDIO

Art. 15

Possono essere concessi permessi di studio scientifico su reperti dell’Istituto con determina scritta del Presidente, approvata dal Consiglio Direttivo:

1 – A tutti i Soci che ne presentino richiesta scritta, contenente le motivazioni scientifiche e l’elenco dei materiali e/o documenti che si intende prendere in esame.

2 – A studiosi, dietro presentazione di dettagliato progetto scientifico, nei termini stabiliti di volta in volta dal CD tramite apposita convenzione da redigere tra le parti in causa.

3 – A studenti che siano presentati e seguiti dai rispettivi responsabili didattici, dietro presentazione di dettagliato progetto scientifico, i quali si impegnino preventivamente a concordare con l’Istituto i tempi e i modi di una eventuale pubblicazione dei materiali o dei documenti oggetto di studio.

La concessione del permesso di studio è rilasciata per un periodo di volta in volta concordato sulla base dell’entità del progetto in corso ed è comunque rinnovabile fino alla conclusione del progetto medesimo salvo diversa prescrizione del CD.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo, approva gli accordi per lo studio di reperti dell’Istituto con altri Enti scientifici italiani e stranieri, sia pubblici che privati. Tali accordi, regolati attraverso specifiche convenzioni da redigersi di volta in volta, potranno impegnare le parti per un massimo di tre anni, saranno rinnovabili una sola volta per altri due anni, al termine dei quali si dovranno considerare risolte, anche senza che siano stati raggiunti i risultati attesi.

Le convenzioni dovranno impegnare in maniera paritaria l’Istituto e gli Enti interessati e dovranno portare ad entrambe le parti analoghi benefici, che dovranno essere esplicitati nella convenzione medesima. In ogni caso, le pubblicazioni scientifiche consequenziali agli studi de quo dovranno essere edite in collaborazione con l’IsIPU e dovranno riportare chiaramente nella stampa il riferimento alla convenzione.

Per quanto attiene ai reperti di proprietà statale, gli accordi per lo studio dovranno avere la preventiva approvazione della Soprintendenza competente, che – se lo richiederà – entrerà a pieno titolo nella relativa convenzione regolatrice, e saranno anch’essi disciplinati come al punto precedente.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo può approvare il prestito temporaneo ed eccezionale di reperti per specifiche analisi non eseguibili in Istituto su richiesta scritta presentata da Enti Scientifici Italiani e Stranieri. Non sono prese in considerazione le richieste presentate da singoli studiosi, né da parte di Soci che non abbiano l’approvazione, il sostegno e la garanzia da parte di Enti Scientifici che si assumano l’onere e la responsabilità della custodia e della tutela e della buona conservazione dei reperti.

Il prestito, in ogni caso, può essere concesso per la durata di un massimo di tre anni, con un ulteriore prolungamento, concesso sulla base di motivata richiesta scritta, di altri due anni. Non sono concesse altre successive proroghe.

Il prestito di reperti è soggetto alla stipula, da parte del richiedente di una polizza assicurativa per tutta la durata dello stesso, pari al valore dei reperti richiesti, i cui parametri debbono essere equiparati alle tabelle di valutazione della categoria di riferimento dei reperti medesimi, in uso presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo.

L’Istituto si riserva di compiere ispezioni e visite al luogo in cui i reperti verranno custoditi per la durata del prestito, al fine di verificarne la consistenza e la conservazione. Tali ispezioni potranno essere svolte da uno o più membri del Consiglio Direttivo o da uno o più Soci Effettivi, allo scopo espressamente delegati con formula scritta.

Nel caso di custodia e/o conservazione che mettano a rischio l’integrità e la tutela dei reperti, l’Istituto si riserva di recedere dal prestito e l’Istituto richiedente dovrà procedere alla riconsegna immediata dei reperti, provvedendovi con imballaggio e trasporto a proprie spese.

Inoltre, l’Istituto si riserva di richiedere la restituzione dei reperti in anticipo rispetto alla scadenza stabilita per il prestito qualora gli stessi debbano essere utilizzati per scopi istituzionali dell’Istituto (mostre, esposizioni, altri studi e/o analisi che non ostino alle finalità scientifiche per le quali i reperti sono stati concessi per il prestito).

Per la richiesta di prestito è necessario presentare:

1 – domanda di prestito a firma del Direttore/Presidente/Responsabile (d’ora in poi, per brevità, Direttore) dell’Ente/Istituto Richiedente. Nel caso di Istituti Universitari deve essere presentata dal Direttore dell’Istituto, controfirmata dal Direttore del Dipartimento competente.

2 – elenco dettagliato dei reperti richiesti, corredato dalle foto chiaramente leggibili degli stessi;

3 – descrizione delle condizioni di imballaggio e trasporto dei reperti, che dovrà avvenire a spese dell’Istituto richiedente e senza alcun onere per l’IsIPU.

4 – dichiarazione di responsabilità in merito alla custodia, alla tutela e alla buona conservazione dei reperti, con indicazione specifica del luogo in cui gli stessi verranno custoditi per la durata del prestito e le relative misure di sicurezza, a firma del Direttore dell’Ente/Istituto richiedente. In detta dichiarazione dovrà anche essere specificato l’impegno alla conservazione dei reperti nello stesso luogo per tutta la durata del prestito. Eventuali spostamenti dovranno essere specificamente richiesti per iscritto e dovranno ottenere l’approvazione preventiva scritta del Consiglio Direttivo.

5 – impegno alla restituzione dei reperti al termine del periodo di prestito, con descrizione delle condizioni di imballaggio dei reperti, analogamente al punto 3.

6 – polizza assicurativa stipulata per tutta la durata del prestito, così come indicato supra.

7 – accettazione di tutte le condizioni di prestito, ivi compresa l’eventuale restituzione anzi tempo, senza riserva alcuna, da parte del Direttore dell’Ente/Istituto richiedente.

La mancanza o l’omissione di anche una delle documentazioni sopra indicate, o di parte dei contenuti delle stesse, è motivo di rigetto della richiesta di prestito.

Gli Enti/Istituti che non abbiano ottemperato o non ottemperino ad una delle prescrizioni sopra indicate sono esclusi dalla concessione di successivi prestiti.

E’ fatto inoltre divieto di concedere al medesimo Ente/Istituto più di un prestito contemporaneamente e nel medesimo lasso temporale e, comunque, prima della scadenza del prestito in corso. Un ulteriore singolo prestito può essere concesso prima della scadenza naturale del prestito precedente, esclusivamente nel caso in cui l’Ente/Istituto abbia provveduto a restituire i reperti costituenti il prestito già ottenuto.

ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO: COMMISSIONE E PROCEDURA ELETTORALE

Art. 18

La Commissione Elettorale, nominata dal Consiglio Direttivo, accerta la regolare posizione degli aventi diritto di voto nell’Assemblea dei Soci, ovvero in particolare la regolarità dei pagamenti delle quote associative, sulla base di una dichiarazione rilasciata al Socio interessato dal Segretario.

La Commissione Elettorale conclude il suo mandato con l’insediamento del Consiglio Direttivo neo-eletto.

La commissione è composta da tre membri, scelti tra i Soci Effettivi; ne sono esclusi i componenti eletti del Consiglio Direttivo e i candidati, nel caso di Assemblea elettiva, e nomina la suo interno il Presidente.

La Commissione verifica le candidature, procede allo spoglio delle schede di votazione e redige il verbale di tutte le operazioni elettorali.

Possono candidarsi nel Consiglio Direttivo e alla carica di Presidente i Soci effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 e i Soci Onorari e Sostenitori.

In riferimento all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, i candidati dovranno presentare comunicazione scritta, corredata dal profilo professionale del candidato, alla Segreteria dell’Istituto entro il termine ordinatorio di dieci giorni dalla data di riunione dell’Assemblea elettiva.

Allo stesso modo provvederanno i candidati alla carica di Presidente.

Le candidature alla carica di Presidente debbono essere corredate dal curriculum del candidato e da una dichiarazione che descriva i punti salienti rispetto ai quali il candidato intende impegnarsi nel corso del suo mandato.

I nomi dei candidati dovranno essere elencati in due schede separate, una comprensiva di candidati alla composizione del Consiglio Direttivo ed una riferita alla carica di Presidente.

In merito ai candidati alla composizione del Consiglio Direttivo, il numero di preferenze espresse non potrà essere superiore al numero di Consiglieri previsto dallo statuto. Sono inoltre ritenute nulle le schede che identificano il votante, ovvero che contengano elementi estranei all’operazione di votazione.

Ai fini della verifica, le deleghe presentate da ciascun Socio non potranno essere superiori a due e dovranno contenere i dati anagrafici del delegante e la firma autografa. Non sono ammesse deleghe da parte di Soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative al momento dell’Assemblea elettiva. Purché chiaramente indicata la volontà del delegante, possono essere accettate anche deleghe trasmesse per via telematica.

L’Assemblea elettiva è valida in prima convocazione con 2/3 dei presenti e in seconda convocazione con maggioranza semplice dei presenti al momento della votazione

CONSIGLIO DIRETTIVO: RIUNIONI, VERBALI E LORO DIFFUSIONE

Art. 19

Si rimanda agli artt.18-22 dello Statuto.

Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i Soci Effettivi, Onorari e Sostenitori. Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, il Consiglio Direttivo è composto da otto membri, rieleggibili per soli due mandati consecutivi e dura in carica quattro anni.

Qualora i candidati ricevessero lo stesso numero di voti, prevarrà la maggior età anagrafica.

E’ prevista la decadenza del Consigliere che non partecipa senza presentare motivata giustificazione ad almeno 2/5 delle riunioni annuali del Consiglio Direttivo, salvo diverso provvedimento del Consiglio Direttivo.

Ciascun Consigliere può dimettersi dal Consiglio Direttivo con comunicazione scritta. Il Consiglio Direttivo delibera sul recesso del Consigliere nelle prima riunione successiva; nell’ipotesi di rigetto del recesso, il Consigliere receduto dovrà comunicare per iscritto allo stesso Consiglio il diniego o l’accoglimento del rigetto medesimo.

I Consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni attinenti la propria responsabilità e/o interesse.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono d’ufficio:

–  persone con condanne penali passate in giudicato;

–  il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del Presidente in carica;

– presidenti, legali rappresentanti di organizzazioni (società, fondazioni, associazioni di qualunque tipologia) che abbiano rapporti stabili, continuativi e rilevanti di fornitura e/o collaborazione a titolo oneroso con l’Istituto;

– coloro che si candidano a competizioni elettorali o che ricoprono incarichi politici, sia elettivi che per nomina, in Comuni o altri Enti Pubblici;

– coloro che abbiano ricoperto la carica di Consigliere e/o di Presidente per due precedenti mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell’opera di esperti consulenti che possono partecipare, se chiamati, alle sue sedute senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 5 volte durante l’anno solare, compresa la seduta di predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo.

Per questioni di estrema urgenza e su richiesta di uno dei suoi membri, il Consiglio Direttivo, sentito il parere di tutti i suoi membri via web, può prendere decisioni a maggioranza semplice purché vengano stampati e archiviati i relativi messaggi di posta elettronica.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni e cura la conservazione dei relativi registri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono approvate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Segretario cura la diffusione degli estratti delle deliberazioni del Consiglio Direttivo presso i Soci, pubblicandoli sul sito web istituzionale.

I registri dei verbali integrali delle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere liberamente consultati dai membri in carica dello stesso e da tutti i Soci che ne facciano richiesta scritta e che siano autorizzati preventivamente dal Presidente.

Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto, il Consiglio Direttivo nomina il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, individuandone le figure al proprio interno. Non possono essere nominati Vice Presidente coloro i quali abbiano relazioni di parentela sino al quarto grado con il Presidente in carica.

FUNZIONI E ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE

Art. 20

Si rimanda rispettivamente agli art. 16, 17, 24, 25 dello Statuto.

La perdita della carica si verifica nei seguenti casi:

a) mortis causa

b) recesso, con comunicazione scritta a ciascun Consigliere, cui seguirà, a cura del Vice Presidente, la convocazione del Consiglio Direttivo per l’accoglimento o il rigetto dello stesso recesso. In ipotesi di rigetto, il Presidente dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo il diniego o l’accoglimento del rigetto medesimo

c) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria per azioni contrarie alle disposizioni statutarie e regolamentari dell’Istituto, ovvero per azioni contrarie al buon nome dell’Istituto

d) insorgenza sopravvenuta di cause di incompatibilità o decadenza previste per i Consiglieri.

La revoca del Presidente può essere richiesta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, spettando al Vice Presidente la convocazione dell’Assemblea Ordinaria.

EVENTUALI COMPENSI E RIMBORSI SPESE PER I SOCI

Art. 21

Sulla base dei finanziamenti disponibili il Consiglio Direttivo può stabilire compensi per collaborazioni e impegni di importante rilevanza nei confronti dei Soci Effettivi ed Onorari, nel caso di:

– inventariazione, catalogazione e schedatura di nuclei consistenti di reperti inediti;

– restauro e sistemazione e classificazione di nuclei consistenti di reperti;

– inventariazione, catalogazione e schedatura di nuclei consistenti di documentazione di archivio;

– revisione, restauro e recupero di beni, attrezzature e/o strumentazione di proprietà dell’Istituto;

– gestione e immissione di contenuti nel sito web e implementazione dello stesso

– gestione amministrativa e organizzativa delle campagne di scavo;

– attuazione di progetti didattico-divulgativi.

Sia per l’attribuzione di eventuali compensi che per il rimborso di spese sostenute per attività istituzionali occorre che il Socio sia stato preventivamente autorizzato per iscritto dal Presidente per l’attuazione di ogni specifico incarico.

RICHIESTA CONTRIBUTI E SOTTISCRIZIONI – UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE DEI PROGETTI

Art. 22

E’ prevista in casi eccezionali la possibilità di richiedere contributi e sottoscrizioni economiche ai Soci per contribuire all’attuazione di specifiche attività di rilevante interesse per la salvaguardia del patrimonio istituzionale.

Per qualsivoglia progetto nel quale l’Istituto venga coinvolto si prevede la stipula di specifiche convenzioni alle quali fare riferimento per le competenze e obblighi economici delle singole parti.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 23

Si rimanda agli artt. 26, 27 e 28 dello Statuto.

I Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla concessione e sull’uso dei finanziamenti e su determinate attività. Gli accertamenti eseguiti debbono risultare dal registro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi un verbale, che viene trascritto nel registro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, e sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I Revisori debbono adempiere i loro doveri con professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE ALL’ESTERNO

Art. 24

Poiché, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto il Presidente detiene la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio dell’Istituto, è il solo deputato all’intrattenimento dei rapporti con gli Enti e le persone fisiche esterni e con la stampa. I Soci non sono autorizzati a rilasciare interviste, dichiarazioni, notizie o altro che coinvolgano o riguardino in alcun modo l’Istituto.

Pertanto, tutti i comunicati stampa, gli articoli giornalistici o comunque le dichiarazioni pubbliche fatte a nome dell’Istituto, devono essere approvate preventivamente dal Consiglio Direttivo, i cui membri devono essere informati almeno 24 ore prima del rilascio; vanno formulate in forma scritta e diffuse comunque esclusivamente dal Presidente o dal Vice Presidente.

La gestione del sito web istituzionale è delegata dal Consiglio Direttivo con specifica delibera. In ogni caso, anche per tutte le notizie, i comunicati e le diffusione di qualsivoglia informazione e/o documentazione per mezzo del sito web istituzionale o anche attraverso altri canali via internet, valgono le disposizioni di cui al punto precedente.

Il Presidente può delegare all’occorrenza altro membro del Consiglio Direttivo per le comunicazioni con l’esterno.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo accerti la palese e grave violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, dovranno essere adottate nei confronti dei responsabili le sanzioni di cui all’art. 9 lettera c) del presente Regolamento.

Allegati

Modulo 1
Modulo 2
Modulo 3

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Istituto Italiano di Paleontologia Umana

L’Istituto Italiano di Paleontologia Umana è una delle più antiche istituzioni di ricerca nel campo della preistoria e della paleontologia esistenti in Italia. Trae ispirazione da un approccio naturalistico e interdisciplinare al passato dell’uomo.