AVVISO. Lo Statuto dell’Istituto sarà rinnovato entro l’estate del 2022. A breve sarà disponibile la nuova versione.
Art. 1
L'"Istituto Italiano di Paleontologia Umana", eretto in Ente Morale con Regio Decreto 23 ottobre 1927 n. 2165, non ha scopo di lucro, ha funzione di centro di riferimento, coordinamento e sviluppo per tutto ciò che riguarda lo studio della Paleontologia Umana, intesa (qui e in seguito) come l’insieme e l’integrazione delle discipline scientifiche che concorrono alle conoscenze geologiche, paleoecologiche, paleobiologiche, paleoantropologiche e archeologico-preistoriche del Quaternario.
Art. 2
L’Istituto raggiunge i suoi scopi promuovendo ed organizzando ricerche, studi e scavi, conservando collezioni di studio e reperti e coadiuvando le Autorità preposte nella difesa del patrimonio nazionale con riferimento alla Paleontologia Umana.
In particolare l’Istituto:
Art. 3
La durata dell’Istituto è a tempo indeterminato.
Art. 4
L’Istituto ha sede in Roma.
Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi distaccate sia in Italia che all’Estero.
Patrimonio
Art. 5
Il patrimonio dell’Istituto è costituito:
Art. 6
L’esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo per l’esercizio successivo da sottoporre all’Assemblea Generale dei soci.
Soci
Art. 7
Possono entrare a far parte dell’Istituto tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano competenza, interesse o abbiano acquisito benemerenze nei campi di studio dell’Istituto o che ne condividano gli scopi.
Art. 8
I soci si suddividono in Effettivi, Sostenitori e Onorari:
I soci Effettivi sono tenuti al pagamento dell’eventuale quota annuale associativa.
Art. 9
Il Consiglio Direttivo esamina le domande di ammissione, corredate della proposta di due soci e decreta circa le proposte di nomina a socio dell’Istituto da presentare all’Assemblea Generale.
All’atto dell’ammissione i nuovi soci sono tenuti a versare l’eventuale quota di ammissione e quota annuale associativa stabilite dal Consiglio Direttivo.
La qualifica di socio non è temporanea e tutti i soci hanno uguale diritto di voto.
L’eventuale quota associativa ed eventuali altri contributi non possono essere trasmessi se non per trasferimento mortis causa; è esclusa la rivalutabilità della quota sociale.
Art. 10
La qualità di socio si perde mortis causa, per dimissioni, morosità, indegnità. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo che ne prende atto.
La decadenza dalla qualifica di socio per morosità si ha quando, per due anni consecutivi, il socio non corrisponde la quota associativa annuale, ed è dichiarata dal Consiglio Direttivo.
L’indegnità è sancita per iscritto dal Consiglio Direttivo nel caso di comportamento del socio difforme dagli scopi sociali o tale, comunque, da portare pregiudizio scientifico, morale o materiale all’Istituto; l’Assemblea Generale deve ratificare la decadenza per indegnità.
Organi
Art. 11
Sono organi dell’Istituto:
Tutte le cariche, se rivestite da soci, sono a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per partecipare alle riunioni o per assolvere a specifici incarichi.
Assemblea Generale
Art. 12
L’Assemblea Generale dei soci è formata da tutti i soci iscritti all’Istituto in regola con il pagamento dell’eventuale quota associativa annuale.
L’Assemblea Generale dei soci è convocata, di solito presso la sede sociale, dal Consiglio Direttivo e quando ne facciano richiesta scritta almeno tanti soci rappresentanti 1/10 (un decimo) degli iscritti.
L’Assemblea Generale dei soci si riunisce almeno una volta l’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario precedente, per l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, su convocazione del Consiglio Direttivo.
La convocazione avviene a mezzo corrispondenza ordinaria, fax o posta elettronica, con un preavviso di almeno quindici giorni precedenti la riunione e deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo e dell’ora in cui si terrà la riunione. Il recapito cui inviare la convocazione è quello risultante dal libro soci.
Ogni socio può essere latore al massimo di due deleghe.
Art. 13
L’Assemblea Generale dei soci si riunisce in via ordinaria per deliberare:
Art. 14
L’Assemblea Generale dei soci si riunisce in via straordinaria per deliberare:
L’Assemblea Generale dei soci delibera in via straordinaria con la presenza di almeno la metà dei soci e con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti. L’Assemblea Generale dei soci riunita in seduta straordinaria deve essere convocata alla presenza di un notaio che redigerà il verbale della seduta.
Art. 15
L’Assemblea Generale dei soci è presieduta dal Presidente, in caso di suo impedimento dal Vice-Presidente ed in caso di impedimento di quest’ultimo dal Consigliere più anziano per età. Il Consigliere Segretario redige il verbale
delle sedute e ne dà pubblicità trasmettendone copia a tutti i soci o per posta ordinaria, o via fax o a mezzo posta elettronica o pubblicandola sugli eventuali organi di comunicazione dell’Istituto (rivista, sito internet) e, comunque, tenendone una copia a disposizione per i soci presso la sede sociale.
Presidente
Art. 16
L’Istituto è presieduto e rappresentato da un Presidente, scelto fra i soci, eletto e nominato dall’Assemblea Generale dei soci. Il Presidente dura in carica un quadriennio ed è rieleggibile per un altro quadriennio. Il Presidente:
Art. 17
Qualora il Presidente, per un qualsiasi motivo, cessi dal suo ufficio o sia impedito ad adempiervi, le sue funzioni sono assunte a tutti gli effetti dal Vice-Presidente.
Consiglio Direttivo
Art. 18
Il Consiglio Direttivo è composto di otto membri più il Presidente, scelti fra i soci, ed è eletto e nominato dall’Assemblea Generale dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica un quadriennio.
I componenti il Consiglio Direttivo sono rieleggibili ma per non più di due mandati consecutivi.
Nel caso in cui uno dei membri del Consiglio Direttivo – ad esclusione del Presidente – venga a mancare può essere sostituito da un socio che venga nominato per cooptazione dal Consiglio Direttivo stesso e dura in carica fino a scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha cooptato; la nomina deve essere ratificata nella prima riunione successiva dall’Assemblea Generale dei soci.
Art. 19
Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie funzioni ad uno o più consiglieri fissandone le attribuzioni ed i limiti.
Art. 20
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne fanno richiesta almeno quattro componenti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, comunque, una volta all’anno per deliberare sulla predisposizione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.
La convocazione avviene a mezzo corrispondenza ordinaria, fax o posta elettronica e deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo e dell’ora in cui si terrà la riunione.
Art. 21
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di suo impedimento dal Vice-Presidente ed in caso di impedimento di entrambi dal consigliere più anziano per età.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente (o di chi ne fa le veci).
Art. 22
Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Istituto, senza alcuna limitazione.
Art. 23
Il Vice – Presidente fa le veci del Presidente tutte le volte che questi è impedito dallo svolgere le proprie funzioni.
Art. 24
Il Segretario coadiuva il Presidente nella ordinaria amministrazione dell’Istituto, secondo le direttive degli organi statutari.
Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale dei soci.
Art. 25
Il Tesoriere gestisce il patrimonio secondo le indicazioni e previa approvazione del Consiglio Direttivo; ha diritto di firma e rappresentanza per i rapporti economici, bancari e patrimoniali, disgiuntamente dal Presidente nel caso in cui il Consiglio Direttivo decida di delegargli tale funzione.
Presenta, durante l’Assemblea Generale dei soci, il bilancio consuntivo e quello preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo e corredati del parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 26
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i soci e non; in quest’ultimo caso dovrà trattarsi di persone iscritte al Registro dei revisori contabili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto e nominato dall’Assemblea Generale dei soci, dura in carica un quadriennio ed è rieleggibile per un altro quadriennio.
Art. 27
Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del proprio Presidente, con le modalità previste per le convocazioni del Consiglio Direttivo.
Delle proprie riunioni dà evidenza redigendone verbali.
Art. 28
Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull’amministrazione, può partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo, rilascia pareri quando richiesti dal Consiglio Direttivo, redige una relazione di accompagnamento al bilancio annuale consuntivo ed a quello preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo e riferisce in merito all’Assemblea Generale dei soci.
Modifiche statutarie
Art. 29
Qualsiasi modifica al presente Statuto dovrà essere approvata, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea Generale dei soci, riunita in seduta
straordinaria, secondo le modalità previste nel precedente articolo 14 (quattordici).
Le modifiche possono anche essere proposte da tanti soci rappresentanti 1/5 (un quinto) del totale dei soci in regola con la quota associativa annuale.
Scioglimento
Art. 30
Lo scioglimento dell’Istituto deve essere sancito, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea Generale dei soci, riunita in seduta straordinaria secondo le modalità previste nel precedente articolo 14 (quattordici) ma con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Il patrimonio, dedotte le passività sarà devoluto ad altri organismi che svolgono un’attività affine e senza scopo di lucro o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Norma di rinvio
Art. 31
Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile, alle leggi speciali applicabili ed ad eventuali regolamenti interni. F.to – Antonio Tagliacozzo
F.to – Giorgio Mario Calissoni notaio